Ai sensi dell’articolo 20 della Legge sull’intermediazione immobiliare (Gazzetta Ufficiale 69/26, di seguito: la Legge), FAMILY NEKRETNINE d.o.o., OIB: 29630530571, VALBANDON (COMUNE DI FAŽANA), ULICA DRAGONJA 8, iscritta al Registro degli agenti immobiliari con il numero 4/2022, rappresentata dal suo amministratore delegato, Dean Žunić, (di seguito: l’agente), ha adottato la seguente decisione a Pola il 7 luglio 2026.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1.DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti condizioni generali (di seguito: le “condizioni generali”) disciplinano lo svolgimento delle attività di intermediazione immobiliare da parte dell’agente immobiliare in conformità con la legge e le altre norme vigenti, nonché il rapporto commerciale tra l’agente immobiliare e il mandante che stipula con lui un contratto di intermediazione immobiliare.

Le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante di tutti i contratti di intermediazione immobiliare che l'intermediario stipulerà con i mandanti a partire dalla data di adozione delle presenti condizioni generali. 

Con la firma del contratto di intermediazione immobiliare il mandante conferma di essere a conoscenza e di accettare il contenuto delle presenti condizioni generali.

In caso di conflitto tra le disposizioni delle presenti condizioni generali e le disposizioni del contratto di intermediazione immobiliare, si applicheranno le disposizioni del contratto di intermediazione immobiliare.

2. SIGNIFICATO DEI TERMINI

I singoli termini e denominazioni ai sensi delle presenti condizioni generali e del contratto di intermediazione immobiliare hanno il seguente significato:

  • l'intermediario è la società commerciale FAMILY NEKRETNINE d.o.o., OIB: 29630530571, VALBANDON (COMUNE DI FASANA), VIA DRAGONJA 8, registrata per lo svolgimento dell'attività di intermediazione immobiliare
  • il mandante è una persona fisica o giuridica che stipula con l'intermediario un contratto scritto di intermediazione (venditore, acquirente, conduttore, locatore, locatore di immobili, conduttore e altri possibili partecipanti al mercato immobiliare)
  • l'intermediazione consiste nelle attività dell'intermediario attraverso le quali viene messo in contatto il mandante con una terza persona, nonché nelle trattative e nella preparazione della conclusione di negozi giuridici aventi ad oggetto un determinato immobile, in particolare per l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, l'affitto e altro
  • la terza persona è la persona che l'intermediario immobiliare cerca di mettere in contatto con il mandante al fine di avviare trattative per la conclusione di un negozio giuridico relativo a un determinato immobile
  • la provvigione di intermediazione è l'importo che il mandante è tenuto a corrispondere all'intermediario per i servizi di intermediazione nel mercato immobiliare
  • gli immobili sono particelle di superficie fondiaria, conformemente alle disposizioni generali sulla proprietà e sugli altri diritti reali
  • l'agente è una persona fisica che ha superato l'esame professionale per lo svolgimento delle attività di agente, iscritta nel Registro degli agenti e impiegata presso l'intermediario sulla base di un contratto di lavoro.

3. CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE 

Il contratto di intermediazione nel mercato immobiliare (di seguito: contratto di intermediazione) è un contratto con il quale l'intermediario si impegna a cercare e mettere in contatto con il mandante una terza persona al fine di negoziare e concludere un determinato negozio giuridico relativo al trasferimento o alla costituzione di un determinato diritto su un immobile, mentre il mandante si impegna a corrispondergli la provvigione di intermediazione qualora tale negozio giuridico venga concluso.

Il contratto di intermediazione viene stipulato in forma scritta per un periodo di tempo determinato.

Qualora le parti contraenti non stabiliscano la durata del contratto, si considera che il contratto di intermediazione sia stato stipulato per un periodo di 12 mesi.

4. INTERMEDIAZIONE IN ESCLUSIVA 

Con il contratto di intermediazione in esclusiva il mandante si impegna a non incaricare nessun altro intermediario per l'affare oggetto dell'intermediazione, fermo restando che tale obbligo deve essere espressamente concordato.

Qualora durante il periodo di validità del contratto di intermediazione in esclusiva il mandante concluda un negozio giuridico relativo al trasferimento o alla costituzione di un determinato diritto su un immobile tramite un altro intermediario, per il quale era stato conferito all'intermediario in esclusiva l'incarico di intermediazione, il mandante è tenuto a corrispondere all'intermediario in esclusiva la provvigione di intermediazione concordata e a rimborsare eventuali ulteriori costi effettivi sostenuti durante l'attività di intermediazione.

Al momento della stipula del contratto di intermediazione in esclusiva, l'intermediario è tenuto ad avvertire il mandante sugli effetti giuridici e sulle conseguenze di tale clausola.

5. OBBLIGHI E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'INTERMEDIARIO

Con il contratto di intermediazione l'intermediario si impegna a svolgere le seguenti attività e operazioni:

a) nel caso di intermediazione per l'acquirente/conduttore/locatario quale mandante:

  • cercare di trovare e mettere in contatto con il mandante una persona ai fini della conclusione dell'affare oggetto dell'intermediazione (compravendita/locazione/affitto)
  • cercare di trovare un immobile adeguato secondo le indicazioni del mandante e metterlo in contatto con il proprietario di tale immobile o con il suo rappresentante ai fini della conclusione dell'affare oggetto dell'intermediazione
  • acquisire ed esaminare i documenti che attestano la proprietà o altro diritto reale sull'immobile offerto, nonché esaminare gli altri documenti che il proprietario dell'immobile consegna all'intermediario
  • informare il mandante sui prezzi medi di compravendita/canoni di locazione/affitti di immobili adeguati
  • organizzare la visita degli immobili adeguati
  • tutelare i dati personali del mandante e, su ordine scritto, mantenere come segreto aziendale i dati relativi all'affare per il quale svolge l'attività di intermediazione
  • se l'oggetto dell'intermediazione è un terreno, verificare la sua destinazione conformemente alle disposizioni in materia di pianificazione territoriale
  • informare il mandante di tutte le circostanze rilevanti per l'affare previsto che sono note all'intermediario o che devono essergli note

b) nel caso di intermediazione per il venditore/locatore quale mandante:

  • cercare di trovare e mettere in contatto con il mandante una persona ai fini della conclusione dell'affare oggetto dell'intermediazione (compravendita/locazione/affitto)
  • informare il mandante sul prezzo medio di mercato/canone di locazione/affitto di un immobile simile
  • acquisire ed esaminare i documenti che attestano la proprietà o altro diritto reale sull'immobile oggetto dell'intermediazione, nonché esaminare gli altri documenti che il mandante consegna all'intermediario
  • compiere le attività necessarie per la presentazione e la promozione dell'immobile sul mercato, nonché pubblicizzare l'immobile in modo adeguato
  • consentire o negare la visita degli immobili, in conformità agli interessi del mandante e alla valutazione professionale dell'intermediario, agendo con la diligenza di un buon professionista
  • tutelare i dati personali del mandante e, su ordine scritto, mantenere come segreto aziendale i dati relativi all'immobile e riguardanti tale immobile o l'affare per il quale svolge l'attività di intermediazione
  • se l'oggetto dell'intermediazione è un terreno, verificare la sua destinazione conformemente alle disposizioni in materia di pianificazione territoriale
  • informare il mandante di tutte le circostanze rilevanti per l'affare previsto che sono note all'intermediario o che devono essergli note.

L'intermediario non è responsabile per l'inadempimento degli obblighi del mandante e/o della terza persona assunti con il negozio giuridico oggetto dell'intermediazione.

6. OBBLIGHI DEL MANDANTE

Con il contratto di intermediazione il mandante si impegna a:

a) nel caso di intermediazione per l'acquirente/conduttore/locatario quale mandante:

  • informare l'intermediario di tutte le circostanze rilevanti per lo svolgimento dell'attività di intermediazioneisplatiti posredniku posredničku naknadu 
  • se espressamente concordato, rimborsare all'intermediario i costi che superano le spese ordinarie di intermediazione
  • informare per iscritto l'intermediario di tutte le modifiche relative all'affare per il quale l'intermediario è autorizzato
  • se desidera rimanere sconosciuto, non è tenuto a rivelare la propria identità alla terza persona fino alla conclusione del negozio giuridico
  • fornire all'intermediario tutte le informazioni necessarie che l'intermediario è tenuto a raccogliere sul mandante e sul negozio giuridico, come stabilito dalla Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

b) nel caso di intermediazione per il venditore/locatore quale mandante:

  • informare l'intermediario di tutte le circostanze rilevanti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione e fornire dati esatti sull'immobile, nonché, qualora ne sia in possesso, mettere a disposizione per la consultazione il permesso di ubicazione, il permesso di costruzione o il permesso di agibilità, ovvero le informazioni sulla destinazione urbanistica dell'immobile oggetto dell'intermediazione, nonché le prove dell'adempimento degli obblighi nei confronti di terzi
  • mettere a disposizione dell'intermediario i documenti che attestano la propria proprietà o altro diritto reale sull'immobile e informarlo di tutti gli oneri iscritti e non iscritti
  • consentire all'intermediario e alla terza persona la visita dell'immobile
  • informare l'intermediario di tutti i dati essenziali relativi all'immobile, compresi la descrizione e il prezzo richiesto
  • corrispondere all'intermediario la provvigione di intermediazione
  • se espressamente concordato, rimborsare all'intermediario i costi che superano le spese ordinarie di intermediazione
  • informare per iscritto l'intermediario di tutte le modifiche relative all'affare per il quale l'intermediario è autorizzato, in particolare delle modifiche relative alla proprietà dell'immobile
  • se desidera rimanere sconosciuto, non è tenuto a rivelare la propria identità alla terza persona fino alla conclusione del negozio giuridico.
  • fornire all'intermediario tutte le informazioni necessarie che l'intermediario è tenuto a raccogliere sul mandante e sul negozio giuridico, come stabilito dalla Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo
  • informare senza indugio l'intermediario dell'intenzione di concludere qualsiasi negozio giuridico relativo all'immobile oggetto dell'intermediazione
  • consentire all'intermediario di effettuare fotografie dell'immobile o fornire all'intermediario fotografie dell'immobile.

Il mandante non è tenuto ad avviare trattative né a concludere un negozio giuridico con la terza persona trovata dall'intermediario.

Qualora il mandante non agisca in buona fede, è responsabile nei confronti dell'intermediario per i danni causati ed è tenuto a rimborsare tutte le spese sostenute, che non possono essere inferiori a un terzo né superiori alla provvigione di intermediazione concordata per l'affare oggetto dell'intermediazione.

7. INTERMEDIAZIONE PER ENTRAMBE LE PARTI

L'intermediario è autorizzato a svolgere l'attività di intermediazione per entrambe le parti del negozio giuridico oggetto dell'intermediazione qualora abbia stipulato un contratto di intermediazione con entrambe.

L'intermediario si occuperà degli interessi di entrambe le parti tra le quali svolge l'attività di intermediazione con particolare diligenza, secondo le regole della professione e gli usi.

8. TERZE PERSONE

Si considera che l'intermediario abbia messo in contatto il mandante con una terza persona ai fini delle trattative e della conclusione del negozio giuridico oggetto dell'intermediazione qualora abbia consentito al mandante di entrare in contatto con tale persona, ad esempio:

  • qualora l'intermediario abbia consentito al mandante o alla terza persona la visita dell'immobile; 
  • qualora l'intermediario abbia organizzato un incontro tra il mandante e la terza persona al fine di avviare trattative per la conclusione del negozio giuridico oggetto dell'intermediazione;
  • qualora l'intermediario abbia fornito al mandante o alla terza persona, ovvero ai rappresentanti di tali persone, qualsiasi dato relativo all'immobile sulla base del quale sia possibile localizzare l'immobile (indirizzo o numero della particella catastale e del comune catastale, estratto dal registro fondiario, copia della planimetria catastale e simili) oppure abbia fornito loro i dati del mandante o della terza persona, ovvero dei rappresentanti di tali persone (ad esempio nome e cognome/ragione sociale, nonché numero di telefono/cellulare/indirizzo e-mail), sia tutto ciò avvenuto di persona oppure tramite uno dei canali di comunicazione (e-mail, SMS, Viber, Whatsapp e simili).

Il venditore/locatore quale mandante è tenuto a corrispondere all'intermediario la provvigione di intermediazione concordata qualora concluda il negozio giuridico oggetto dell'intermediazione o un negozio giuridico simile sia con la terza persona con la quale è stato messo in contatto dall'intermediario, sia con un membro della sua famiglia o con una persona per conto della quale la terza persona ha visitato l'immobile tramite l'intermediario, oppure che ha visitato l'immobile con la terza persona tramite l'intermediario, oppure alla quale la terza persona ha trasmesso le informazioni ottenute dall'intermediario sull'immobile, o con una persona giuridica che può essere collegata alla terza persona (ad esempio, se la terza persona o un membro della sua famiglia è proprietario di tale persona giuridica, rappresentante o dipendente).

L'acquirente/conduttore quale mandante è tenuto a corrispondere all'intermediario la provvigione di intermediazione concordata qualora il negozio giuridico oggetto dell'intermediazione o un negozio giuridico simile venga concluso sia personalmente da lui, sia da un membro della sua famiglia, sia da una persona che ha visitato l'immobile con lui, sia da qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale il mandante abbia trasmesso le informazioni ottenute dall'intermediario sull'immobile, oppure da una persona giuridica in qualsiasi modo collegata al mandante (ad esempio, se il mandante o un membro della sua famiglia è proprietario di tale persona giuridica, rappresentante o dipendente).

Ai sensi delle disposizioni precedenti, per membri della famiglia si intendono il coniuge, il convivente more uxorio, il partner di vita, il discendente, il genitore, i parenti consanguinei in linea retta o collaterale, nonché la persona legata da rapporto di affinità.

9. PROVVIGIONE DI INTERMEDIAZIONE

L'intermediario acquisisce il diritto alla provvigione di intermediazione solo dopo la conclusione del contratto per il quale ha svolto l'attività di intermediazione, salvo che nel contratto di intermediazione sia stato concordato che tale diritto sorga già con la stipula del contratto preliminare.

La provvigione di intermediazione è esigibile entro 8 giorni dalla data di conclusione del contratto per il quale l'intermediario ha svolto l'attività di intermediazione, ovvero dalla stipula del contratto preliminare con il quale il mandante si è obbligato a concludere tale contratto.  

Il mandante è tenuto a corrispondere all'intermediario la provvigione di intermediazione concordata anche nel caso in cui con la persona con la quale è stato messo in contatto dall'intermediario concluda un negozio giuridico relativo a un trasferimento immobiliare diverso da quello per il quale l'intermediario ha svolto l'attività di intermediazione.

L'intermediario riscuote la provvigione di intermediazione esclusivamente dalle persone che hanno stipulato un contratto di intermediazione con l'intermediario.

L'intermediario può, in relazione all'attività di intermediazione per lo stesso immobile, riscuotere la provvigione di intermediazione dal mandante e dalla terza persona che diventa mandante, ovvero da entrambe le parti contraenti del negozio giuridico oggetto dell'intermediazione, a condizione che abbia stipulato un contratto di intermediazione separato con ciascuna parte.

L'intermediario non può riscuotere la provvigione di intermediazione dalla terza persona che nel negozio giuridico assume il ruolo di acquirente, conduttore o altro, e che non ha stipulato un contratto di intermediazione con l'intermediario.

Qualora l'immobile sia di proprietà di una persona giuridica e, tramite l'attività di intermediazione dell'intermediario, si giunga alla vendita delle quote societarie di tale persona giuridica, in tal caso si applicheranno in modo corrispondente tutte le disposizioni delle presenti condizioni generali, pertanto il mandante sarà comunque tenuto a corrispondere all'intermediario la provvigione di intermediazione concordata, fermo restando che la base per il suo calcolo sarà il valore di mercato dell'immobile oggetto dell'intermediazione.

La provvigione di intermediazione concordata comprende:

  • l'esecuzione di tutte le attività dell'intermediario indicate nelle presenti condizioni generali al punto 5. OBBLIGHI E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'INTERMEDIARIO
  • la redazione della conferma di ricezione della caparra, del contratto preliminare e del contratto di compravendita/permutazione.

La provvigione di intermediazione concordata non comprende:

  • la risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali relativi all'immobile oggetto dell'intermediazione
  • la sistemazione della situazione tavolare dell'immobile oggetto dell'intermediazione
  • i costi dei servizi aggiuntivi che non sono inclusi nell'attività di intermediazione di base
  • la redazione dei documenti necessari per il trasferimento delle quote societarie di una società commerciale
  • la redazione del contratto di locazione/affitto
  • i costi del notaio, delle iscrizioni nel registro fondiario, delle traduzioni, delle tasse giudiziarie e    amministrative.

I costi dei servizi aggiuntivi che non sono inclusi nell'attività di intermediazione di base possono essere addebitati nella misura dei costi effettivamente sostenuti, qualora ciò sia stato espressamente concordato con il mandante.

Sulla provvigione di intermediazione non pagata tempestivamente vengono calcolati gli interessi legali di mora.

10. IMPORTO E SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELLA PROVVIGIONE DI INTERMEDIAZIONE

L'importo della provvigione di intermediazione viene stabilito dal contratto di intermediazione, in conformità al Tariffario che costituisce parte integrante delle presenti condizioni generali e del contratto di intermediazione. 

Sulla provvigione di intermediazione concordata viene calcolata l'imposta sul valore aggiunto (IVA) nella misura del 25%.

I costi dei servizi aggiuntivi che non sono inclusi nell'attività di intermediazione di base possono essere addebitati nella misura dei costi effettivamente sostenuti, qualora ciò sia stato espressamente concordato con il mandante.

Il soggetto obbligato al pagamento della provvigione di intermediazione è ciascuna parte contraente del negozio giuridico oggetto dell'intermediazione che abbia stipulato un contratto di intermediazione con l'intermediario.

Qualora l'intermediario abbia stipulato un contratto di intermediazione per lo stesso immobile con due mandanti e in tali contratti sia stato concordato che la provvigione di intermediazione venga pagata da entrambe le parti contraenti, l'importo complessivo della provvigione di intermediazione riscossa da entrambi i mandanti per lo stesso immobile non può superare l'importo massimo della provvigione di intermediazione stabilito dal tariffario vigente al momento della stipula di tali contratti di intermediazione.

Qualora l'intermediario abbia stipulato un contratto di intermediazione per lo stesso immobile con due mandanti e in tali contratti sia stato concordato che la provvigione di intermediazione venga pagata solamente da una parte contraente, l'intermediario può addebitare a tale parte contraente la provvigione di intermediazione esclusivamente fino all'importo massimo pari alla metà della provvigione di intermediazione stabilita dal tariffario vigente al momento della stipula di tale contratto di intermediazione.

Qualora, tramite l'attività di intermediazione dell'intermediario, venga concordato il trasferimento delle quote societarie di una società commerciale proprietaria dell'immobile, la provvigione di intermediazione viene calcolata in base al valore di mercato dell'immobile; ai fini del calcolo della provvigione di intermediazione, l'acquirente delle quote societarie è considerato l'acquirente, mentre il cedente delle quote societarie è considerato il venditore ai sensi del tariffario vigente.

La provvigione di intermediazione viene determinata dal contratto di intermediazione, in conformità agli importi minimi e massimi della provvigione di intermediazione per ciascun tipo di intermediazione, definiti dal seguente tariffario:

TARIFFARIO DELLE PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE
in vigore dal 7 luglio 2026.

Tipo di intermediazione: Provvigione di intermediazione
1. COMPRAVENDITA DI IMMOBILI:

 

Intermediazione per l'acquirente quale mandante nell'acquisto di un immobile
(obbligato al pagamento: acquirente)

fino al 3% del prezzo di compravendita concordato dell'immobile + IVA, ma
non meno di 1.500,00 EUR + IVA

Intermediazione per il venditore quale mandante nella vendita di un immobile
(obbligato al pagamento: venditore)

fino al 6% del prezzo di compravendita concordato dell'immobile + IVA, ma
non meno di 2.000,00 EUR + IVA

Intermediazione per l'acquirente e il venditore nella compravendita di un immobile quali mandanti
(obbligati al pagamento: acquirente e venditore)
complessivamente fino al 6% del prezzo di compravendita concordato dell'immobile + IVA, ma
non meno di complessivi 3.000,00 EUR + IVA
2. PERMUTA DI IMMOBILI:  
Intermediazione per una parte contraente quale mandante nella permuta
(obbligato al pagamento: mandante)
fino al 6% del valore di mercato dell'immobile che il mandante acquisisce tramite la permuta + IVA, ma
non meno di 1.500,00 EUR + IVA (se il mandante è l'acquirente)
non meno di 2.000,00 EUR + IVA (se il mandante è il venditore)
Intermediazione per una parte contraente quale mandante nella permuta
(obbligato al pagamento: mandante)
complessivamente fino al 6% del valore di mercato di tutti gli immobili oggetto della permuta + IVA,
ma non meno di complessivi 3.000,00 EUR + IVA
3. LOCAZIONE/AFFITTO DI IMMOBILI:  
Intermediazione per il conduttore/locatario quale mandante
(obbligato al pagamento: conduttore/locatario)
fino all'importo di 2 canoni mensili di locazione/affitto concordati + IVA
Intermediazione per il locatore quale mandante
(obbligato al pagamento: locatore)
fino all'importo di 2 canoni mensili di locazione/affitto concordati + IVA
Intermediazione per entrambe le parti contraenti quali mandanti
(obbligati al pagamento: conduttore/locatario e locatore)
complessivamente fino all'importo di 2 canoni mensili di locazione/affitto concordati + IVA

11. PUBBLICIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI

La pubblicizzazione degli immobili si basa sui dati relativi agli immobili e sui documenti provenienti dai registri pubblici forniti all'intermediario dal mandante.

Le offerte dell'intermediario non sono vincolanti; pertanto, qualora nell'annuncio si verifichi un errore nella descrizione o nel prezzo dell'immobile, oppure qualora l'immobile non sia più disponibile (a seguito di vendita/affitto/locazione o del ritiro dell'immobile dalla vendita), l'intermediario non è in alcun modo responsabile nei confronti del mandante o della terza persona per tali errori o modifiche.

Le fotografie/registrazioni degli immobili destinate agli annunci vengono, di regola, realizzate personalmente dall'intermediario. 

Qualora il mandante richieda che l'immobile venga pubblicizzato con fotografie/registrazioni realizzate professionalmente, il mandante garantisce all'intermediario che con l'autore delle stesse sia stato concordato il diritto di utilizzo di tali fotografie/registrazioni allo scopo di pubblicizzare l'immobile in vendita e che all'autore sia stato corrisposto il compenso per tale utilizzo; in caso contrario, il mandante è responsabile dell'utilizzo non autorizzato delle stesse ai sensi della Legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché responsabile dei danni nei confronti dell'autore e dell'intermediario.

12. VISITA DELL'IMMOBILE

In occasione della visita dell'immobile tramite l'intermediario, la terza persona e l'intermediario sottoscrivono una conferma di visita, con la quale l'intermediario, ovvero l'agente, dimostra al mandante di aver mostrato l'immobile a terze persone.

La sottoscrizione della conferma di visita dell'immobile non costituisce un contratto di intermediazione.

L'intermediario ha il diritto, secondo la propria valutazione professionale, di negare la visita dell'immobile a determinate persone qualora ritenga che ciò sia nell'interesse del mandante, agendo in tal caso con la diligenza di un buon professionista.

La terza persona è tenuta, dopo la visita dell'immobile, a mantenere come segreto aziendale tutti i dati relativi all'immobile e al suo proprietario e non è autorizzata a trasferire tali informazioni ad altre persone; in caso contrario, l'intermediario ha il diritto di richiederle il risarcimento dei danni.

13. PRENOTAZIONE DELL'IMMOBILE

L'intermediario, sulla base di un incarico speciale conferito dal mandante, è autorizzato a ricevere da quest'ultimo o dalla terza persona, entro il termine concordato, l'importo di denaro concordato a titolo di prenotazione dell'immobile oggetto dell'intermediazione (di seguito: importo della prenotazione).

Con il ricevimento dell'importo della prenotazione, per il periodo concordato l'immobile oggetto dell'intermediazione non è più disponibile per la visita da parte di altre persone né viene più offerto nell'ambito dell'offerta dell'intermediario.

Qualora entro il termine della prenotazione non venga concluso il negozio giuridico oggetto dell'intermediazione, alla scadenza di tale termine l'immobile torna nuovamente disponibile per la visita da parte di altre persone e viene nuovamente incluso nell'offerta dell'intermediario.

L'intermediario procederà con l'importo della prenotazione in conformità a un incarico separato del mandante che lo ha autorizzato a ricevere tale importo; in tale ambito sarà specificamente concordata quale parte di tale importo, in caso di mancata conclusione del negozio giuridico oggetto dell'intermediazione, potrà eventualmente spettare all'intermediario per la copertura dei costi relativi alla prenotazione effettuata.

14. MANDANTE ANONIMO

Qualora l'intermediario svolga attività di intermediazione per un mandante che desidera rimanere sconosciuto, l'intermediario non ha l'obbligo né è tenuto a rivelare alla terza persona che intende concludere un negozio giuridico con il mandante l'identità del mandante stesso fino alla conclusione del negozio giuridico.

Nel caso di cui al comma precedente, l'intermediario e la terza persona stipuleranno un accordo di riservatezza dei dati.

15. CONTRATTO DI SUBINTERMEDIAZIONE

L'intermediario può trasferire il contratto di intermediazione a un altro intermediario qualora tale trasferimento sia stato espressamente concordato tra l'intermediario e il mandante.

In caso di subintermediazione, il mandante rimane in rapporto contrattuale esclusivamente con l'intermediario con il quale ha stipulato il contratto di intermediazione.

L'intermediario è tenuto a fornire al mandante un elenco scritto degli intermediari ai quali è stato trasferito il contratto di intermediazione.

In caso di subintermediazione, l'intermediario può fornire al subintermediario i dati personali del mandante, delle terze persone e dei loro rappresentanti o procuratori, ma esclusivamente nella misura necessaria per l'esecuzione della specifica attività di intermediazione e per il conseguimento dello scopo per il quale i dati vengono trattati.

Il subintermediario è tenuto a trattare i dati personali in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a utilizzarli esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività di intermediazione.

16. CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE

Il contratto di intermediazione/intermediazione esclusiva stipulato a tempo determinato cessa alla scadenza del termine per il quale è stato concluso, qualora entro tale termine non sia stato concluso il contratto oggetto dell'intermediazione, oppure mediante recesso di una qualsiasi delle parti contraenti.

Il mandante è tenuto a rimborsare all'intermediario i costi sostenuti per i quali sia stato espressamente concordato che sarebbero stati pagati separatamente dal mandante.

Qualora, dopo la cessazione del contratto di intermediazione/intermediazione esclusiva, il mandante concluda un negozio giuridico che sia conseguenza dell'attività svolta dall'intermediario prima della cessazione del contratto, è tenuto a corrispondere all'intermediario l'intera provvigione di intermediazione.

Il recesso dal contratto di intermediazione deve essere comunicato all'altra parte contraente in forma scritta.

Qualora il termine di preavviso non sia stato espressamente stabilito nel contratto di intermediazione, il contratto di intermediazione/intermediazione esclusiva cessa il giorno del ricevimento del recesso scritto.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'intermediario, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratta i dati personali del mandante, delle terze persone e dei loro rappresentanti o procuratori in conformità al Regolamento generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR), alla Legge di attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e ad altre normative vigenti.

L'intermediario tratta i dati personali del mandante, delle terze persone e dei loro rappresentanti o procuratori necessari per la stipula e l'esecuzione del contratto di intermediazione, per l'esercizio dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, per mettere in contatto il mandante e la terza persona ai fini delle trattative per la conclusione del negozio giuridico, per l'esecuzione del negozio giuridico oggetto dell'intermediazione e per l'adempimento degli obblighi di legge dell'intermediario.

Nell'ambito delle finalità sopra indicate, l'intermediario può trattare in particolare i seguenti dati: nome e cognome, indirizzo di residenza o domicilio, data di nascita, codice fiscale personale (OIB), numero di telefono di contatto, indirizzo di posta elettronica, dati relativi all'immobile, dati del conto per il pagamento (IBAN), dati contenuti nei documenti di identificazione e altri dati necessari per lo svolgimento dell'attività di intermediazione e la conclusione del negozio giuridico oggetto dell'intermediazione.

Ai fini della preparazione, della conclusione e dell’esecuzione di un negozio giuridico mediato, il mediatore può comunicare i dati personali del mandante, di terzi e dei loro rappresentanti o procuratori a un avvocato, un notaio, un consulente fiscale, un istituto di credito o altro consulente professionale coinvolto nella specifica transazione giuridica, nonché all’altra parte contraente e al suo rappresentante autorizzato, qualora tale comunicazione sia necessaria ed esclusivamente nella misura necessaria al raggiungimento della finalità sopra indicata.

I dati personali saranno trattati solo nella misura necessaria al raggiungimento delle finalità del trattamento e per il periodo previsto dalla normativa applicabile o per il periodo necessario all’adempimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale.

Informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali, sui diritti degli interessati e sulle modalità per esercitarli sono disponibili nell’Informativa sulla privacy dell’intermediario.

18. CONSENSO ALLA REALIZZAZIONE, ALLA CREAZIONE E ALLA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE

Con la sottoscrizione del contratto di mediazione, il mandante acconsente a che il mediatore fotografi e/o documenti in altro modo adeguato l’immobile oggetto del contratto stesso, nonché all’utilizzo delle fotografie e delle altre immagini dell’immobile così ottenute ai fini della sua presentazione e promozione sul mercato.

L'agente immobiliare può pubblicare fotografie e altre immagini dell'immobile tramite i propri siti web, i media, gli annunci online, i social media e altri canali di comunicazione utilizzati a fini pubblicitari e di intermediazione nelle transazioni immobiliari; lo stesso vale per i subagenti, qualora sia stata concordata la possibilità di subagenzia.

Il cliente si impegna a rimuovere o proteggere, prima del servizio fotografico, eventuali oggetti, documenti o altri elementi che non desidera vengano mostrati a terzi o resi accessibili tramite le fotografie pubblicate.

L'intermediario utilizzerà le fotografie esclusivamente ai fini della mediazione nelle transazioni immobiliari e non le utilizzerà per nessun altro scopo senza un'adeguata base giuridica.

19. PRESENTAZIONE DI UN RICORSO

Ai sensi della Legge sulla tutela dei consumatori (Gazzetta Ufficiale 19/22, 59/23), il consumatore ha il diritto di presentare un reclamo scritto presso la sede dell’intermediario, oppure per posta all’indirizzo Via Smareglina 5, Pola, oppure via e-mail all’indirizzo info@family-nekretnine.hr.

L'intermediario risponderà per iscritto al reclamo del consumatore entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso.

20. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutte le questioni non disciplinate dalle presenti condizioni generali o dal contratto di intermediazione, si applicano la legge e le altre norme vigenti della Repubblica di Croazia.

Eventuali controversie con il mandante saranno risolte in via amichevole dall’intermediario e, qualora non si giunga a un accordo, la controversia sarà risolta dal tribunale competente per il luogo in cui l’intermediario ha la sede legale.

Le presenti condizioni generali entreranno in vigore il 7 luglio 2026 e saranno disponibili presso la sede dell'intermediario.